Art. 30. Norma finale e abrogazioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti e alle aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonche' all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), all'Agenzia regionale di sanita' (ARS), all'Agenzia per la promozione economica della Toscana (APET), all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDSU). 2. Sono abrogati gli articoli da 15 a 45 e l'Art. 50 della legge regionale n. 26 del 2000, fatta eccezione per il comma 5 dell'Art. 33. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2003 PASSALEVA La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2003, designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.