Art. 30.
                     Norma finale e abrogazioni
    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano, in quanto
compatibili,  agli  enti  e  alle  aziende regionali il cui personale
faccia   parte   del  ruolo  unico  regionale,  nonche'  all'Istituto
regionale  per  la  programmazione  economica  della Toscana (IRPET),
all'Agenzia regionale di sanita' (ARS), all'Agenzia per la promozione
economica  della Toscana (APET), all'Agenzia regionale toscana per le
erogazioni  in  agricoltura  (ARTEA) ed alle Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario (ARDSU).
    2.  Sono abrogati gli articoli da 15 a 45 e l'Art. 50 della legge
regionale  n.  26  del 2000, fatta eccezione per il comma 5 dell'Art.
33.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 5 agosto 2003
                              PASSALEVA

La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta  del  29 luglio  2003, designata con il decreto del Presidente
della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.