Art. 4. Strutture a responsabilita' dirigenziale 1. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture a responsabilita' dirigenziale, denominate aree di coordinamento e settori. 2. Le aree di coordinamento sono le strutture di maggior complessita' dopo quelle di massima dimensione. 3. Le aree di coordinamento presenti all'interno della direzione generale della presidenza sono costituite con decreto del Presidente della giunta regionale; le aree di coordinamento presenti all'interno delle altre strutture di massima dimensione sono costituite con deliberazione della giunta regionale. 4. I settori si differenziano in relazione alla complessita' delle funzioni svolte. 5. Con deliberazione della giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei settori e per la differenziazione dei medesimi, ai sensi del comma 4.