Art. 4.
              Strutture a responsabilita' dirigenziale
    1.   All'interno  delle  strutture  di  massima  dimensione  sono
costituite  strutture a responsabilita' dirigenziale, denominate aree
di coordinamento e settori.
    2.  Le  aree  di  coordinamento  sono  le  strutture  di  maggior
complessita' dopo quelle di massima dimensione.
    3.  Le aree di coordinamento presenti all'interno della direzione
generale  della presidenza sono costituite con decreto del Presidente
della giunta regionale; le aree di coordinamento presenti all'interno
delle  altre  strutture  di  massima  dimensione  sono costituite con
deliberazione della giunta regionale.
    4.  I  settori  si  differenziano  in relazione alla complessita'
delle funzioni svolte.
    5.  Con  deliberazione  della giunta regionale sono determinati i
criteri  per  l'individuazione  dei settori e per la differenziazione
dei medesimi, ai sensi del comma 4.