Art. 6. Direttore generale 1. Il direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della direzione generale e svolge a tal fine le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi della direzione generale in attuazione degli obiettivi e delle strategie defmite dagli organi di direzione politica e dal CTP, curando l'integrazione con le altre direzioni generali; b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi; c) dirige, organizza e gestisce la struttura cui e' preposto e adotta gli atti conseguenti; e' responsabile dell'attuazione dei programmi e delle direttive generali defmiti dagli organi di direzione politica; d) cura e gestisce i rapporti con gli enti e le aziende regionali; e) costituisce i settori, previo parere del CTP, reso sulla base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia di organizzazione; f) nomina e revoca i responsabili delle aree di coordinamento e dei settori; g) individua le posizioni dirigenziali di cui all'art. 9 e assegna i relativi incarichi; h) assegna gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie alle strutture dirigenziali della direzione generale; i) dirige, coordina e controlla l'attivita' delle aree di coordinamento e dei settori di diretto riferimento costituiti all'interno della direzione generale e assume nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia; j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della direzione generale non appartenente alla qualifica dirigenziale. 2. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, e' sostituito da un responsabile di area di coordinamento da lui designato. In caso di assenza o impedimento dei responsabili di area di coordinamento, il direttore generale e' sostituito da un altro dirigente della direzione, da lui designato. 3. Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore generale si applicano, in quanto compatibili, al direttore generale dell'avvocatura.