Art. 6.
                         Direttore generale
    1.  Il  direttore generale assicura l'unitarieta' di azione della
direzione generale e svolge a tal fine le seguenti funzioni:
      a) definisce   gli   indirizzi   della  direzione  generale  in
attuazione  degli obiettivi e delle strategie defmite dagli organi di
direzione  politica  e  dal  CTP, curando l'integrazione con le altre
direzioni generali;
      b) assiste   e   supporta  gli  organi  di  direzione  politica
proponendo gli atti di competenza degli stessi;
      c) dirige,  organizza e gestisce la struttura cui e' preposto e
adotta  gli  atti  conseguenti;  e'  responsabile dell'attuazione dei
programmi   e  delle  direttive  generali  defmiti  dagli  organi  di
direzione politica;
      d) cura  e  gestisce  i  rapporti  con  gli  enti  e le aziende
regionali;
      e) costituisce  i  settori,  previo  parere del CTP, reso sulla
base di un'istruttoria della direzione generale competente in materia
di organizzazione;
      f) nomina e revoca i responsabili delle aree di coordinamento e
dei settori;
      g) individua  le  posizioni  dirigenziali  di  cui all'art. 9 e
assegna i relativi incarichi;
      h) assegna  gli  obiettivi  e  le  risorse umane, strumentali e
finanziarie alle strutture dirigenziali della direzione generale;
      i) dirige,  coordina  e  controlla  l'attivita'  delle  aree di
coordinamento   e  dei  settori  di  diretto  riferimento  costituiti
all'interno  della  direzione  generale  e  assume  nei confronti dei
dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
      j) esercita   le   funzioni   disciplinari  nei  confronti  del
personale  della  direzione  generale non appartenente alla qualifica
dirigenziale.
    2.  Il  direttore  generale,  in  caso  di assenza temporanea, e'
sostituito  da  un  responsabile  di  area  di  coordinamento  da lui
designato.  In caso di assenza o impedimento dei responsabili di area
di  coordinamento,  il  direttore  generale e' sostituito da un altro
dirigente della direzione, da lui designato.
    3.  Le disposizioni della presente legge concernenti il direttore
generale  si  applicano, in quanto compatibili, al direttore generale
dell'avvocatura.