Art. 2. 1. L'Art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Capacita' ricettiva). - 1. I centri di degenza autonomi hanno una capacita' ricettiva minima di 30 e massima di 60 posti-letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave. In zone ad alta densita' abitativa ed urbana la capacita' ricettiva puo' aumentare fino a 120 posti-letto. 2. Nei centri di degenza aggregati a strutture assistenziali, la capacita' minima ricettiva e' di 15 posti- letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave».