Art. 2.
    1.  L'Art.  7 del decreto del Presidente della giunta provinciale
5 maggio  1992,  n.  19,  e  successive  modifiche, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  7 (Capacita' ricettiva). - 1. I centri di degenza autonomi
hanno   una  capacita'  ricettiva  minima  di  30  e  massima  di  60
posti-letto  per persone in condizione di non autosufficienza media o
grave.  In  zone  ad  alta  densita' abitativa ed urbana la capacita'
ricettiva puo' aumentare fino a 120 posti-letto.
    2.  Nei centri di degenza aggregati a strutture assistenziali, la
capacita'  minima  ricettiva  e'  di  15  posti- letto per persone in
condizione di non autosufficienza media o grave».