Art. 4. 1. L'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ammissione). - 1. Sono ammesse al centro di degenza le persone in condizione di non autosufficienza media o grave. La non autosufficienza e' valutata in base ai criteri fissati con decreto del presidente della provincia 5 ottobre 2001, n. 55. 2. La domanda di ammissione va presentata al centro di degenza, dove, sentito il medico responsabile del centro, si decidera' in merito all'ammissione. Nei centri di degenza convenzionati l'ammissione e' disposta previo parere positivo del medico responsabile del centro. 3. L'avvenuta ammissione, l'uscita o il decesso nonche' ogni altra notizia utile ai fini statistici, di rendicontazione o di controllo va notificata all'azienda sanitaria entro tre giorni».