Art. 4.
    1.  L'Art.  9 del decreto del presidente della giunta provinciale
5 maggio  1992,  n.  19,  e  successive  modifiche, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  9  (Ammissione). - 1. Sono ammesse al centro di degenza le
persone  in  condizione  di non autosufficienza media o grave. La non
autosufficienza  e'  valutata  in base ai criteri fissati con decreto
del presidente della provincia 5 ottobre 2001, n. 55.
    2.  La  domanda di ammissione va presentata al centro di degenza,
dove,  sentito  il  medico  responsabile  del centro, si decidera' in
merito   all'ammissione.   Nei   centri   di   degenza  convenzionati
l'ammissione   e'   disposta   previo   parere  positivo  del  medico
responsabile del centro.
    3.  L'avvenuta  ammissione,  l'uscita  o  il decesso nonche' ogni
altra  notizia  utile  ai  fini  statistici,  di rendicontazione o di
controllo va notificata all'azienda sanitaria entro tre giorni».