Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) laboratori: 1) i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; 2) i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi dei decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, per conto di industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi; b) responsabile del laboratorio: il rappresentante legale della societa' o ente che gestisce il laboratorio; c) Regione: giunta regionale, direzione generale competente in materia di sanita'.