Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
      a) laboratori:
        1)  i  laboratori  non  annessi alle industrie alimentari che
effettuano  analisi  ai  fini dell'autocontrollo ai sensi del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
        2)   i  laboratori  annessi  alle  industrie  alimentari  che
effettuano  analisi  ai  fini dell'autocontrollo ai sensi dei decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, per conto di industrie alimentari
facenti capo a soggetti giuridici diversi;
      b) responsabile del laboratorio: il rappresentante legale della
societa' o ente che gestisce il laboratorio;
      c) Regione:  giunta regionale, direzione generale competente in
materia di sanita'.