Art. 4. Domanda di iscrizione nel registro 1. Per l'iscrizione nel registro, il responsabile del laboratorio presenta domanda all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio. 2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere: a) le generalita' del responsabile del laboratorio e la ragione sociale o la denominazione della societa' o ente che gestisce il laboratorio; b) la sede legale della societa' o ente che gestisce il laboratorio; c) la sede del laboratorio; d) le specifiche prove o gruppi di prove per le quali si chiede l'iscrizione. 3. Alla domanda sono allegati: a) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione, rilasciato da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma EN 45003; b) dichiarazione del responsabile del laboratorio dalla quale risulti che il laboratorio opera in conformita' ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo n. 120/1992; c) l'esito dell'ultima visita di sorveglianza, di cui all'Art. 6 comma 2; d) ricevuta del versamento, a favore della ASL, di Euro 250,00 previsto per le spese di istruttoria. 4. I laboratori che non sono in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 3, lettera a), possono essere iscritti nel registro, presentando, in sostituzione di tale certificato, copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento. 5. Il certificato di accreditamento deve, in ogni caso, essere prodotto entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro.