Art. 5.
                         I s c r i z i o n e

    1.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda l'ASL
trasmette il proprio parere alla Regione.
    2.  Qualora  si  renda  necessaria l'integrazione della domanda o
degli  allegati,  l'ASL  ne  da'  comunicazione  al  responsabile del
laboratorio  e  il termine, di cui al comma 1, e' sospeso. Il termine
riprende a decorrere dal giorno in cui si e' acquisita l'integrazione
richiesta.
    3.  La  Regione,  entro  trenta giorni dal ricevimento del parere
dell'ASL,   provvede,   con   decreto   del   dirigente   competente,
all'iscrizione  dei laboratori nel registro di cui al precedente Art.
3, con l'indicazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero
al rigetto della domanda.
    4.   Il  provvedimento  di  cui  al  comma  3  e'  notificato  al
responsabile  del  laboratorio  interessato.  La Regione trasmette al
Ministero  della  salute  e  all'ASL  la  comunicazione dell'avvenuta
iscrizione nel registro regionale.
    5. La Regione provvede alla pubblicizzazione dei provvedimenti di
cui al comma 3, nonche' all'aggiornamento dei registro regionale.
    6.  I dati relativi all'iscrizione nel registro regionale, devono
essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate
ai fini dell'autocontrollo.