Art. 5. I s c r i z i o n e 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'ASL trasmette il proprio parere alla Regione. 2. Qualora si renda necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'ASL ne da' comunicazione al responsabile del laboratorio e il termine, di cui al comma 1, e' sospeso. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui si e' acquisita l'integrazione richiesta. 3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere dell'ASL, provvede, con decreto del dirigente competente, all'iscrizione dei laboratori nel registro di cui al precedente Art. 3, con l'indicazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero al rigetto della domanda. 4. Il provvedimento di cui al comma 3 e' notificato al responsabile del laboratorio interessato. La Regione trasmette al Ministero della salute e all'ASL la comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro regionale. 5. La Regione provvede alla pubblicizzazione dei provvedimenti di cui al comma 3, nonche' all'aggiornamento dei registro regionale. 6. I dati relativi all'iscrizione nel registro regionale, devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo.