Art. 6. Obblighi del responsabile del laboratorio 1. Il responsabile del laboratorio e' tenuto a comunicare alla Regione, per il tramite dell'ASL, ogni variazione degli elementi di cui all'Art. 4, entro e non oltre trenta giorni dalle variazioni intervenute. 2. Il responsabile del laboratorio deve trasmettere alla Regione, per il tramite dell'ASL, idonea documentazione riportante l'esito delle visite di sorveglianza effettuate dall'organismo di accreditamento.