Art. 6.
              Obblighi del responsabile del laboratorio

    1.  Il  responsabile  del laboratorio e' tenuto a comunicare alla
Regione,  per  il tramite dell'ASL, ogni variazione degli elementi di
cui  all'Art.  4,  entro  e  non oltre trenta giorni dalle variazioni
intervenute.
    2. Il responsabile del laboratorio deve trasmettere alla Regione,
per  il  tramite  dell'ASL,  idonea documentazione riportante l'esito
delle   visite   di   sorveglianza   effettuate   dall'organismo   di
accreditamento.