Art. 7. Verifiche e cancellazioni dal registro 1. La mancata presentazione del certificato di accreditamento entro i termini di cui all'Art. 4, comma 5, determina la cancellazione del laboratorio dal registro. 2. La domanda d'iscrizione potra' essere ripresentata, secondo la procedura di cui all'Art. 4, a condizione che venga prodotta anche la documentazione di cui all'Art. 4, comma 3, lettera a). 3. Qualora sia accertata la perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 4, comma 3, lettere a) e b), la Regione, con decreto del dirigente competente, dispone la cancellazione del laboratorio dal registro, o la cancellazione delle specifiche prove o gruppi di prove. Il provvedimento di cancellazione e' notificato al responsabile del laboratorio. Dell'avvenuta cancellazione sono informati l'ASL competente e il Ministero della salute. 4. La Regione puo' disporre verifiche presso i laboratori di cui al presente regolamento.