Art. 7.
               Verifiche e cancellazioni dal registro

    1.  La  mancata  presentazione  del certificato di accreditamento
entro   i   termini   di  cui  all'Art.  4,  comma  5,  determina  la
cancellazione del laboratorio dal registro.
    2. La domanda d'iscrizione potra' essere ripresentata, secondo la
procedura di cui all'Art. 4, a condizione che venga prodotta anche la
documentazione di cui all'Art. 4, comma 3, lettera a).
    3.  Qualora  sia accertata la perdita di uno dei requisiti di cui
all'Art.  4,  comma  3,  lettere a) e b), la Regione, con decreto del
dirigente  competente,  dispone  la cancellazione del laboratorio dal
registro,  o  la  cancellazione  delle  specifiche  prove o gruppi di
prove.   Il   provvedimento   di   cancellazione   e'  notificato  al
responsabile   del   laboratorio.  Dell'avvenuta  cancellazione  sono
informati l'ASL competente e il Ministero della salute.
    4.  La Regione puo' disporre verifiche presso i laboratori di cui
al presente regolamento.