Art. 8.
           Laboratori non aventi sede in Regione Lombardia

    1.  I  laboratori,  non  aventi  sede  in  Regione  Lombardia,  e
regolarmente  iscritti  nei  registri  predisposti  dalle  Regioni  o
province autonome, possono operare sul territorio lombardo.
    2.  I laboratori non aventi sede in Regione Lombardia, qualora le
Regioni  o  province  autonome  non  abbiano  emanato disposizioni in
materia,  possono  operare  sul  territorio  lombardo alle condizioni
previste  dal  presente  regolamento,  dando comunicazione, corredata
della  documentazione  di  cui  all'Art.  4, con esclusione di quanto
previsto al comma 3, lettera d), del medesimo Art. 4.
    3.  La  Regione, fino a quando le Regioni o province autonome non
abbiano provveduto a disciplinare la materia, provvede a inserire, in
una apposita sezione del registro, i laboratori di cui al comma 2.