Art. 8. Laboratori non aventi sede in Regione Lombardia 1. I laboratori, non aventi sede in Regione Lombardia, e regolarmente iscritti nei registri predisposti dalle Regioni o province autonome, possono operare sul territorio lombardo. 2. I laboratori non aventi sede in Regione Lombardia, qualora le Regioni o province autonome non abbiano emanato disposizioni in materia, possono operare sul territorio lombardo alle condizioni previste dal presente regolamento, dando comunicazione, corredata della documentazione di cui all'Art. 4, con esclusione di quanto previsto al comma 3, lettera d), del medesimo Art. 4. 3. La Regione, fino a quando le Regioni o province autonome non abbiano provveduto a disciplinare la materia, provvede a inserire, in una apposita sezione del registro, i laboratori di cui al comma 2.