Art. 9. Norme transitorie 1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i laboratori che non risultano iscritti nel registro regionale di cui all'Art. 3, non possono effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 21 luglio 2003 FORMIGONI Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13635 del 14 luglio 2003.