Art. 9.
                          Norme transitorie

    1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  i  laboratori  che non risultano iscritti nel
registro  regionale di cui all'Art. 3, non possono effettuare analisi
ai fini dell'autocontrollo previsto dal decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155.
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 21 luglio 2003

                              FORMIGONI
Approvato  con  deliberazione  della  giunta regionale n. 7/13635 del
14 luglio 2003.