(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina
dei  mutamenti  di  destinazione  d'uso  di  immobili  e norme per la
  dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico».
    1.  Alla  legge  regionale  15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei
mutamenti di: destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione
di  aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) e' aggiunto il
seguente Art. 9-bis:
    «Art.  9-bis (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico
generale  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
regionale 15 aprile 1975, n. 51). - 1. Le disposizioni procedurali di
cui  agli  articoli  1,  comma  6, e 9, comma 2, non si applicano nei
comuni  il  cui  strumento  urbanistico  generale sia stato approvato
anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1975.
    2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le
varianti  di  qualsiasi  tipo  al  piano regolatore vigente, comprese
quelle  assunte  ai sensi della presente legge, il piano dei servizi,
nonche' i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati,
rispettivamente,  secondo le procedure di cui all'Art. 27 della legge
regionale n. 51/1975 e all'Art. 10 della legge regionale n. 23/1997.
    3.   A   seguito   dell'efficacia   del   piano  territoriale  di
coordinamento  della  rispettiva  provincia,  per  i comuni di cui al
comma  1, in deroga a quanto disposto dall'Art. 3, commi 18, 19, 20 e
22  della  legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema
delle  autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   «Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione
del  capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59»), continua a trovare
applicazione,   fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  piano
regolatore  generale  o  di  una sua variante generale, la disciplina
prevista  dal  comma 2; i compiti che l'Art. 27 della legge regionale
n. 51/1975 e l'Art. 10 della legge regionale n. 23/1997 attribuiscono
alla giunta regionale sono svolti dalla provincia.».