Art. 11.
                       Copertura assicurativa
    1.  Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B
e   C  e'  tenuto  a  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  per
responsabilita'   civile,   a  copertura  dei  danni  che  potrebbero
verificarsi  durante  l'attivita'  cinofila  all'interno  della  zona
interessata.