Art. 21. Strumenti di caccia 1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e' consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non piu' di due colpi per le carabine semi-automatiche. 2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, e' consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata e' consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse. 3. E' vietata la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia. 4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonche' dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri. E' vietato l'uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40. E' altresi' vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri. E' parimenti vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12. 5. L'uso di fucili combinati e/o drilling e' ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.