Art. 9. Rilascio permessi 1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere, e nelle zone C, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della provincia, trattenendone la matrice. 2. I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.