Art. 11.
        Raccordo con la Conferenza regionale delle autonomie
    1.  Le  osservazioni  e i pareri di cui all'Art. 5, qualora siano
espressi  su  argomenti  posti all'ordine del giorno della Conferenza
delle  autonomie  istituita  dall'Art.  1  della  legge  regionale n.
1/2000, sono immediatamente trasmessi alla Conferenza medesima.