Art. 3.
            Elezione del presidente e del vice-presidente
    1.  Il  presidente  della Conferenza, scelto tra i componenti, e'
eletto   a maggioranza   assoluta   dei   componenti   nella   seduta
d'insediamento.  La  votazione si svolge a scrutinio segreto; qualora
non  sia  raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si
procede  al  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che hanno ottenuto
il maggior numero di voti.
    Risulta  eletto  chi  ha conseguito il maggior numero di voti. In
caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano d'eta'.
    2. La Conferenza elegge con le stesse modalita' e con la medesima
votazione il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di
assenza o impedimento.
    3.  Le  nomine  di  cui ai commi 1 e 2 sono riferite alle persone
fisiche  che  fanno  parte  della  Conferenza;  nel  caso  in  cui  i
componenti  eletti  presidente  o  vice-presidente  della  Conferenza
cessino  di ricoprire la carica indicata all'Art. 1, comma 1, lettera
a), b), c), d) ed e), si procede a nuove elezioni.
    4.  A  meta'  legislatura  si procede al rinnovo delle cariche di
presidente  e  vice-presidente. Il presidente e il vice-presidente in
carica  possono  essere  confermati. Al rinnovo si procede, altresi',
qualora lo richieda la maggioranza dei componenti la Conferenza.