Art. 7.
                       Validita' delle sedute
    1.  La  Conferenza  e'  validamente riunita quando e' presente la
meta'  piu'  uno  dei  componenti. Qualora non si raggiunga, in prima
convocazione,  il quorum previsto, si intende convocata, per il primo
giorno  successivo  non festivo, una seconda riunione che e' ritenuta
valida  con  la  presenza  di  almeno  un  terzo dei componenti della
Conferenza.
    2.  I  componenti  che  si  astengono dal voto sono computati nel
numero  necessario  a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei
votanti.  Non  sono  computati  nel numero richiesto per la validita'
della  seduta  i  componenti che si allontanino dall'aula prima delle
votazioni.
    3.  I  casi  di  astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono
disciplinati dalle leggi vigenti.
    4.  Qualora  nel  corso  della discussione che venga a mancare il
numero legale, il presidente puo' sospendere la seduta per consentire
il  rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista
la mancanza del numero legale, la seduta e' sciolta.