Art. 8.
                Svolgimento delle sedute - votazioni
    1. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.
    2.  La  Conferenza  puo'  discutere solo sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimita'
dai presenti.
    3.  Su  richiesta motivata del presidente o di un suo componente,
la  Conferenza  puo' decidere di invertire l'ordine della trattazione
degli argomenti in discussione.
    4.  Le  deliberazioni  sono  assunte a maggioranza dei componenti
presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
    5. Non e' ammesso il voto per delega.
    6.  Il  presidente,  in  relazione  alla particolare natura degli
argomenti   trattati,   con   specifico  riferimento  alle  decisioni
concernenti  persone e, altresi', quando ne faccia richiesta la meta'
piu'  uno  dei  presenti,  puo'  disporre  la  votazione  a scrutinio
segreto.
    7.  La  votazione  a  scrutinio  segreto si effettua per mezzo di
schede  al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente,
due  scrutatori  designati  nella stessa seduta tra i componenti e la
cui  identita'  viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il
presidente ne proclama l'esito.