Art. 2.
                       Comitato organizzatore
    1.  Per  quanto  previsto  dall'Art. 1, e' costituito il comitato
organizzatore dei Giochi mondiali militari 2003, nominato con decreto
del  Presidente  della  Regione, su proposta dell'assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
    2. Il comitato di, cui al comma 1 e' composto:
      a) dal Presidente della Regione, con la funzione di presidente,
o,   per   delega,   dall'assessore  regionale  per  il  turismo,  le
comunicazioni ed i trasporti;
      b) dal  sindaco  del  comune  di  Catania,  con  la funzione di
vicepresidente;
      c) dal   presidente  e  da  due  componenti  della  commissione
legislativa competente in materia di sport dell'assemblea regionale;
      d) dai  rappresentanti  delle  Forze  armate  e delle Forze del
l'ordine indicati dal Ministero della difesa;
      e) da  quattro  rappresentanti  dell'Assessorato  regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
      f) da tre rappresentanti della provincia regionale di Catania;
      g) da tre rappresentanti del comune di Catania;
      h) da due rappresentanti del CONI.
    3.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un dipendente del
comune di Catania, senza diritto di voto.
    4.  I soggetti chiamati a far parte del comitato organizzatore in
ragione  del  proprio  ufficio  possono delegare in sostituzione, per
singole sedute, altri soggetti del medesimo ente.
    5. Il comitato predispone:
      a) il calendario della manifestazione;
      b) il piano promo-pubblicitario;
      c) il piano degli impianti sportivi;
      d) il  piano degli impianti ricettivi destinati ad ospitare gli
atleti e le delegazioni;
      e) il piano dei servizi ed assistenza tecnica e logistica;
      f) il  piano delle spese da sostenere per l'organizzazione e lo
svolgimento dell'iniziativa;
      g) ogni   altra   attivita'   di   programmazione   utile  alla
realizzazione dei Giochi mondiali militari 2003.