Art. 2. Comitato organizzatore 1. Per quanto previsto dall'Art. 1, e' costituito il comitato organizzatore dei Giochi mondiali militari 2003, nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. 2. Il comitato di, cui al comma 1 e' composto: a) dal Presidente della Regione, con la funzione di presidente, o, per delega, dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; b) dal sindaco del comune di Catania, con la funzione di vicepresidente; c) dal presidente e da due componenti della commissione legislativa competente in materia di sport dell'assemblea regionale; d) dai rappresentanti delle Forze armate e delle Forze del l'ordine indicati dal Ministero della difesa; e) da quattro rappresentanti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; f) da tre rappresentanti della provincia regionale di Catania; g) da tre rappresentanti del comune di Catania; h) da due rappresentanti del CONI. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del comune di Catania, senza diritto di voto. 4. I soggetti chiamati a far parte del comitato organizzatore in ragione del proprio ufficio possono delegare in sostituzione, per singole sedute, altri soggetti del medesimo ente. 5. Il comitato predispone: a) il calendario della manifestazione; b) il piano promo-pubblicitario; c) il piano degli impianti sportivi; d) il piano degli impianti ricettivi destinati ad ospitare gli atleti e le delegazioni; e) il piano dei servizi ed assistenza tecnica e logistica; f) il piano delle spese da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa; g) ogni altra attivita' di programmazione utile alla realizzazione dei Giochi mondiali militari 2003.