Art. 3.
                     Comitato tecnico esecutivo
    1.  L'assessore  regionale  per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti  nomina  il comitato tecnico esecutivo della manifestazione
che  ha  il  compito  di  dare  attuazione ai programmi approvati dal
comitato  organizzatore  di  cui  all'Art.  2,  nonche' di curare gli
adempimenti amministrativi conseguenziali.
    2.  Il  comitato  tecnico  esecutivo delibera la costituzione, al
proprio  interno, di apposite unita' tecnico organizzative in ragione
delle  attivita'  da  porre  in  essere e/o delle discipline sportive
previste.
    3.  Per  lo  svolgimento  della  propria  attivita',  il comitato
tecnico  esecutivo  puo'  avvalersi degli uffici dell'amministrazione
regionale, degli uffici tecnici degli enti locali interessati e degli
uffici del CONI.