Art. 3. Comitato tecnico esecutivo 1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti nomina il comitato tecnico esecutivo della manifestazione che ha il compito di dare attuazione ai programmi approvati dal comitato organizzatore di cui all'Art. 2, nonche' di curare gli adempimenti amministrativi conseguenziali. 2. Il comitato tecnico esecutivo delibera la costituzione, al proprio interno, di apposite unita' tecnico organizzative in ragione delle attivita' da porre in essere e/o delle discipline sportive previste. 3. Per lo svolgimento della propria attivita', il comitato tecnico esecutivo puo' avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, degli uffici tecnici degli enti locali interessati e degli uffici del CONI.