Art. 13. Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie 1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalita' organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'eta' del bambino, facilitando la continuita' del rapporto con la famiglia, nonche' per i bambini in eta' scolare, con la classe frequentata. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalita' organizzative atte a permettere: a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera; b) la presenza dei genitori, o persona di loro liducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attivita' terapeutiche purche' precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano; c) l'attivita' ludico-espressiva del bambino con la destinazione. di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita. 3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sara' sottoposto e sui tempi di attuazione nonche' a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria. 4. Presso ogni reparto di pediatria e' assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione. 5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attivita' ambulatoriali e di day hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.