Art. 2. Obiettivi della politica regionale per la famiglia 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a: a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie; b) riconoscere l'alto valore sociale della maternita' e della paternita', tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilita' genitoriali; c) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali; d) sviluppare iniziative di solidarieta' alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare; e) definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attivita' di cura ed assistenza da questo praticata; f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura in quanto attivita' essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento; g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona; h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarieta', favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarieta' ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie; i) promuovere attivita' di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonche', dei minori abusati o deviati; l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo; m) sviluppare iniziative di solidarieta' alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza' ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare; n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalita' di accesso a quelli di sostegno alla persona.