Art. 2.
         Obiettivi della politica regionale per la famiglia
    1.  Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 ed, in
particolare,  per  agevolare  e  sostenere  le  scelte  rivolte  alla
formazione  di  nuove  famiglie,  la  Regione  promuove l'adozione di
politiche organiche ed intersettoriali volte a:
      a) rimuovere  gli  ostacoli,  specie  di  carattere  abitativo,
lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo
sviluppo di nuove famiglie;
      b) riconoscere  l'alto  valore sociale della maternita' e della
paternita',  tutelando  il  diritto alla procreazione, valorizzando e
sostenendo l'esercizio delle responsabilita' genitoriali;
      c) tutelare  il  benessere di tutti i componenti della famiglia
concorrendo  a  rimuovere  le  situazioni  che incidono negativamente
sull'equilibrio  psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire
l'armonico   sviluppo   delle   relazioni   familiari  di  coppia  ed
intergenerazionali;
      d) sviluppare  iniziative  di solidarieta' alle famiglie al cui
interno  figurino  disabili,  finalizzandole  ad  agevolare  il  loro
mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
      e) definire  modelli  d'intervento  che agevolino la permanenza
degli  anziani  all'interno  del  nucleo  familiare  riconoscendo  il
rilevante  valore  sociale  dell'attivita'  di  cura ed assistenza da
questo praticata;
      f) rendere  compatibili  le esigenze derivanti dagli impegni di
lavoro  dei  coniugi  con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno
titolo  il  lavoro domestico e di cura in quanto attivita' essenziale
per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
      g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino
e  della  famiglia  nell'articolazione e nel funzionamento della rete
degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
      h) valorizzare,  in attuazione del principio di sussidiarieta',
favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per
le  famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle
reti  primarie  di  solidarieta'  ed  alla cooperazione, per favorire
forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;
      i) promuovere  attivita'  di  tutela, assistenza e consulenza a
sostegno   dei   nuclei  monoparentali,  delle  vittime  di  violenza
sessuale, nonche', dei minori abusati o deviati;
      l) assicurare  la realizzazione, da parte degli enti locali, di
iniziative  finalizzate  al  sostegno dei nuclei familiari di persone
immigrate,  anche  per  consentire l'inserimento dei minori nel ciclo
scolastico educativo;
      m) sviluppare iniziative di solidarieta' alle famiglie senza un
reddito  minimo  di  sussistenza  ed al cui interno figurino minori o
disabili,  finalizzandole  ad agevolare la loro esistenza' ed il loro
mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
      n) mantenere  e  sviluppare  una  rete di servizi ad iniziativa
pubblica  che  favorisca  la  universalita'  di  accesso  a quelli di
sostegno alla persona.