Art. 2.
    L'Art.  2  del  decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 e'
cosi' sostituito:
    «Art.  2 (Procedure per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni  imprenditoriali).  - 1. Il presidente della camera di
commercio,  duecentodieci  giorni  prima della scadenza del consiglio
camerale,  da'  avvio  alle  procedure  previste dal presente decreto
pubblicando   apposito  avviso  all'albo  camerale  e  in  almeno  un
quotidiano  locale, dandone contestuale comunicazione all'assessorato
della cooperazione.
    2.  Entro  e  non  oltre  cinquanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale
aderenti  ad  organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero
operanti   nella   circoscrizione   da  almeno  3  anni  prima  della
pubblicazione  dell'avviso  di  cui  sopra,  comunicano al presidente
della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui
al comma 1 dell'Art. 10 della legge:
      a) le  informazioni documentate in merito alla propria natura e
alle  proprie  finalita' di tutela e promozione degli interessi degli
associati,  all'ampiezza  e  alla  diffusione  delle  loro  strutture
operative,   ai   servizi   resi   e   all'attivita'   svolta   nella
circoscrizione,  nonche'  per  il  settore  delle  societa'  in forma
cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
      b) la  dichiarazione  del numero delle imprese iscritte a norma
del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative
alla   data   del   31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
pubblicazione  dell'avviso,  in  detta  dichiarazione  devono  essere
indicate  esclusivamente  le imprese operanti nel settore, cosi' come
individuato  nella  classifica ATECO 91, cui l'organizzazione istante
intende   partecipare;   per   la  partecipazione  ai  settori  della
cooperazione  e  dell'artigianato  devono,  invece,  essere  indicate
esclusivamente   le   imprese   cooperative  od  artigiane  esercenti
attivita' agricola, commerciale ed industriale;
      c) la  dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di
cui  alla  lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno
solare,  sulla  base di dati acquisiti, secondo lo schema allegato al
presente  decreto,  direttamente presso le imprese associate o presso
enti  previdenziali  e assistenziali, con riferimento alla situazione
dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
    Le  comunicazioni  effettuate dopo la scadenza del termine di cui
al presente comma non saranno prese in considerazione.
    3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonche' i dati e le
documentazioni  sul  numero  di occupati, di cui rispettivamente alle
lettera  b)  e  c)  del  comma  2,  devono  essere  conservati  dalle
organizzazioni  fino  al successivo rinnovo del consiglio camerale ed
essere   messi   a   disposizione,  anche  su  supporto  informatico,
dall'assessorato della cooperazione, in caso di contenzioso.
    4.  Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare
alla  ripartizione  di  seggi  in  piu'  di uno dei settori economici
previsti   dallo   statuto   camerale   ovvero  intenda  partecipare,
all'interno   del   proprio  settore,  anche  all'assegnazione  della
rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati
di  cui  al comma 2 lettera b) e c), in modo distinto rispettivamente
per  ciascuno  dei  settori di proprio interesse, ovvero distinguendo
tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa
associata  va  conteggiata in unico settore anche se svolge attivita'
promiscua.    Limitatamente   alle   organizzazioni   imprenditoriali
costituite  e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate
nel  CNEL ovvero operanti da almeno 3 anni nella circoscrizione della
camera  di  commercio,  i  dati  e le notizie di cui al comma 2, e le
designazioni  di  cui  all'Art. 7, comma 1, possono essere comunicati
dal   legale   rappresentante   dell'organizzazione   nazionale   con
riferimento,   comunque,   esclusivamente   alla   rappresentativita'
nell'ambito provinciale.
    5.  I  dati  e  le  notizie relativi alla rappresentativita' sono
forniti  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna organizzazione con
apposita  dichiarazione  resa  a  norma  degli  articoli 47  e 48 del
decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2000, n. 445.
    Nel  caso  in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il
presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al
legale  rappresentante  dell'organizzazione  o  associazione che deve
provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
    6.  In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di
cui  al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire
all'assessorato  della  cooperazione  i dati e i documenti acquisiti,
nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore».