Art. 2. L'Art. 2 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali). - 1. Il presidente della camera di commercio, duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale e in almeno un quotidiano locale, dandone contestuale comunicazione all'assessorato della cooperazione. 2. Entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui sopra, comunicano al presidente della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'Art. 10 della legge: a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalita' di tutela e promozione degli interessi degli associati, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per il settore delle societa' in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse; b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, in detta dichiarazione devono essere indicate esclusivamente le imprese operanti nel settore, cosi' come individuato nella classifica ATECO 91, cui l'organizzazione istante intende partecipare; per la partecipazione ai settori della cooperazione e dell'artigianato devono, invece, essere indicate esclusivamente le imprese cooperative od artigiane esercenti attivita' agricola, commerciale ed industriale; c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati acquisiti, secondo lo schema allegato al presente decreto, direttamente presso le imprese associate o presso enti previdenziali e assistenziali, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. Le comunicazioni effettuate dopo la scadenza del termine di cui al presente comma non saranno prese in considerazione. 3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonche' i dati e le documentazioni sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettera b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, dall'assessorato della cooperazione, in caso di contenzioso. 4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione di seggi in piu' di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2 lettera b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in unico settore anche se svolge attivita' promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno 3 anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2, e le designazioni di cui all'Art. 7, comma 1, possono essere comunicati dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita' nell'ambito provinciale. 5. I dati e le notizie relativi alla rappresentativita' sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. 6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire all'assessorato della cooperazione i dati e i documenti acquisiti, nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore».