Art. 3. L'Art. 3 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori). 1. Entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'Art. 2 e con le modalita' di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori 2 seggi di cui al comma 6 dell'Art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalita' nonche' tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attivita' svolta. 2. In particolare devono essere prodotti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nonche' il numero degli iscritti in regola con i pagamenti: per le associazioni dei consumatori si intendono iscritti solo coloro che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderire all'associazione, con esclusione quindi dei soci in convenzione; per le organizzazioni sindacali la consistenza numerica riguarda esclusivamente il numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione provinciale; c) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio ;precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, in particolare dovranno essere quantizzate in termini numerici le sedi e gli uffici periferici, con l'indicazione per ciascuna dell'indirizzo, del responsabile e del recapito telefonico: per sede si intende il luogo fisico, ove e' allocata la rappresentanza dell'organizzazione, cui sono attribuiti rispettivamente compiti di tutela dei consumatori e degli interessi generali dei lavoratori che ha circoscrizione minima comunale; per ufficio periferico ogni luogo fisico deputato ad assicurare la presenza dell'organizzazione all'interno di articolazioni territoriali secondarie del medesimo agglomerato urbano (circoscrizioni di quartiere) e comunque diverso dalla sede. 3. Inoltre con riguardo ai servizi resi ed attivita' svolta le organizzazioni sindacali potranno indicare eventuali strutture organizzative preordinate allo svolgimento dei servizi, ancorche' integrate nelle sedi o uffici periferici. 4. Ai fini del computo dei 3 anni dell'avvenuta costituzione va considerato il tempo trascorso tra la data di formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (Art. 2703 codice civile) e la data di presentazione dell'istanza; l'esistenza da almeno un triennio puo' essere comprovata anche con la richiesta del numero di codice fiscale o di partita l.V.A. inoltrata ai competenti uffici».