Art. 3.
    L'Art.  3  del  decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  3 (Procedure per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni  sindacali  e  delle associazioni dei consumatori). 1.
Entro  il  termine  perentorio di cui al comma 2 dell'Art. 2 e con le
modalita'  di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni
sindacali  e  le  associazioni dei consumatori di livello provinciale
operanti   nella   circoscrizione   da  almeno  3  anni  prima  della
pubblicazione  dell'avviso  comunicano  al presidente della Camera di
commercio,  ai  fini dell'assegnazione degli ulteriori 2 seggi di cui
al  comma  6 dell'Art. 10 della legge, informazioni documentate sulla
loro  natura  e  finalita'  nonche'  tutti gli elementi necessari dai
quali   si  possa  desumere  il  grado  di  rappresentativita'  nella
circoscrizione,   con  particolare  riguardo  alla  loro  consistenza
numerica,  all'ampiezza  ed  alla  diffusione  delle  loro  strutture
organizzative, ai servizi resi ed all'attivita' svolta.
    2. In particolare devono essere prodotti:
      a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
      b) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' resa dal
legale  rappresentante  concernente  la  tenuta  di  un  elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente, nonche' il numero degli iscritti in
regola con i pagamenti:
        per  le  associazioni  dei  consumatori si intendono iscritti
solo  coloro  che  hanno  espressamente  manifestato  la  volonta' di
aderire   all'associazione,   con   esclusione  quindi  dei  soci  in
convenzione;
        per  le  organizzazioni  sindacali  la  consistenza  numerica
riguarda  esclusivamente il numero di iscritti con delega, dipendenti
da imprese operanti nella circoscrizione provinciale;
      c) relazione   sull'attivita'   svolta   dall'associazione  nel
triennio ;precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni
altra  documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'
ed  a  fornire  notizie  sull'articolazione territoriale e sulle sedi
operative,  in  particolare  dovranno  essere  quantizzate in termini
numerici  le  sedi  e  gli  uffici  periferici, con l'indicazione per
ciascuna dell'indirizzo, del responsabile e del recapito telefonico:
        per  sede  si  intende  il  luogo  fisico, ove e' allocata la
rappresentanza     dell'organizzazione,     cui    sono    attribuiti
rispettivamente  compiti  di tutela dei consumatori e degli interessi
generali dei lavoratori che ha circoscrizione minima comunale;
        per   ufficio   periferico  ogni  luogo  fisico  deputato  ad
assicurare    la    presenza   dell'organizzazione   all'interno   di
articolazioni territoriali secondarie del medesimo agglomerato urbano
(circoscrizioni di quartiere) e comunque diverso dalla sede.
    3.  Inoltre  con  riguardo ai servizi resi ed attivita' svolta le
organizzazioni   sindacali   potranno  indicare  eventuali  strutture
organizzative  preordinate  allo  svolgimento  dei servizi, ancorche'
integrate nelle sedi o uffici periferici.
    4.  Ai  fini del computo dei 3 anni dell'avvenuta costituzione va
considerato  il  tempo  trascorso tra la data di formazione dell'atto
costitutivo  come  atto  pubblico o, in caso di scrittura privata, la
data  di autenticazione ai termini di legge (Art. 2703 codice civile)
e  la  data  di  presentazione dell'istanza; l'esistenza da almeno un
triennio  puo' essere comprovata anche con la richiesta del numero di
codice fiscale o di partita l.V.A. inoltrata ai competenti uffici».