Art. 4.
    Il  comma  1  dell'Art.  6  del  decreto  presidenziale n. 45 del
14 giugno 1997 e' cosi' sostituito:
    «1. Avverso le determinazioni dell'assessore per la cooperazione,
le  organizzazioni  imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei
consumatori,  che  hanno  effettuato  le  comunicazioni  di  cui agli
articoli 2  e  3,  possono presentare ricorso in opposizione con atto
notificato   a   loro   cura   a   tutte   le   altre  organizzazioni
imprenditoriali   e   sindacali   e   associazioni   dei  consumatori
controinteressate.
    Il  ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato
all'assessore   per   la   cooperazione  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata».