Art. 4. Il comma 1 dell'Art. 6 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 e' cosi' sostituito: «1. Avverso le determinazioni dell'assessore per la cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'assessore per la cooperazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata».