Art. 5. Nel quart'ultimo capoverso del comma 1 dell'Art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, la frase «dell'Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» e' cosi' sostituita: «degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». Il comma 6 dell'Art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, e' cosi' sostituito: «6. Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto. Gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati».