Art. 5.
    Nel  quart'ultimo  capoverso  del comma 1 dell'Art. 7 del decreto
presidenziale  n. 45 del 14 giugno 1997, la frase «dell'Art. 20 della
legge  4 gennaio 1968, n. 15» e' cosi' sostituita: «degli articoli 47
e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445».
    Il  comma  6  dell'Art.  7  del  decreto  presidenziale n. 45 del
14 giugno 1997, e' cosi' sostituito:
    «6. Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione
o  il  raggruppamento  designante  deve  allegare il curriculum vitae
dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.
    Gli  esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare
di   possedere  una  consolidata  conoscenza  di  carattere  tecnico,
giuridico o economico del settore per il quale vengono designati».