Art. 2.
Aggiunta  dell'Art.  16-bis  al  decreto  del presidente della giunta
            provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
    1.  Dopo  l'Art.  16  del  decreto  del  presidente  della giunta
provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e' aggiunto il seguente:
    «Art.   16-bis  (Rinnovo  delle  autorizzazioni  temporanee  agli
scarichi  di  acque  reflue domestiche). - 1. Le autorita' competenti
possono   provvedere   d'ufficio   al  rinnovo  delle  autorizzazioni
rilasciate  in  via  temporanea  ai sensi dell'Art. 16 e in atto alla
data 31 dicembre 2002, a condizione che:
      a) il  comune  territorialmente  competente  preveda nei propri
piani   generali   delle  opere  pubbliche  la  realizzazione  ed  il
completamento,  entro  il 31 dicembre 2004, della rete della pubblica
fognatura,  presidiata  da idoneo impianto di trattamento delle acque
reflue  urbane in conformita' alle norme vigenti al piano provinciale
di  risanamento  delle  acque,  e  assicuri  l'allacciamento  di tali
scarichi alla medesima rete di fognatura;
      b) il  mantenimento  delle modalita' di recapito degli scarichi
predetti  non comporti, anche adottando idonee misure di mitigazione,
danneggiamento   delle   acque   superficiali  o  sotterranee  ovvero
instabilita' dei suoli.
    2. L'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma
1  decorre  dal  1°  gennaio  2003  e  puo' protrarsi fino al termine
massimo del 31 dicembre 2004.
    3.  Il comune accerta, mediante l'esecuzione di perizie con oneri
a  carico  del  bilancio  comunale,  la  sussistenza della condizione
prevista   dal   comma  1,  lettera  b).  Qualora  non  ricorra  tale
condizione, il comune adotta i provvedimenti previsti per legge volti
ad   assicurare   l'adeguamento   degli  scarichi  alle  disposizioni
contenute nell'Art. 17 del testo unico.
    4.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  lettera  a), gli
interventi  concernenti le reti fognarie devono essere previsti dagli
strumenti  di programmazione finanziaria approvati daicomuni entro il
31  dicembre  2003  e  comunque devono essere realizzati e completati
entro il 31 dicembre 2006».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 27 agosto 2003 Registro n. 1,
foglio n. 12.