Art. 2. Aggiunta dell'Art. 16-bis al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. 1. Dopo l'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e' aggiunto il seguente: «Art. 16-bis (Rinnovo delle autorizzazioni temporanee agli scarichi di acque reflue domestiche). - 1. Le autorita' competenti possono provvedere d'ufficio al rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in via temporanea ai sensi dell'Art. 16 e in atto alla data 31 dicembre 2002, a condizione che: a) il comune territorialmente competente preveda nei propri piani generali delle opere pubbliche la realizzazione ed il completamento, entro il 31 dicembre 2004, della rete della pubblica fognatura, presidiata da idoneo impianto di trattamento delle acque reflue urbane in conformita' alle norme vigenti al piano provinciale di risanamento delle acque, e assicuri l'allacciamento di tali scarichi alla medesima rete di fognatura; b) il mantenimento delle modalita' di recapito degli scarichi predetti non comporti, anche adottando idonee misure di mitigazione, danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilita' dei suoli. 2. L'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 2003 e puo' protrarsi fino al termine massimo del 31 dicembre 2004. 3. Il comune accerta, mediante l'esecuzione di perizie con oneri a carico del bilancio comunale, la sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b). Qualora non ricorra tale condizione, il comune adotta i provvedimenti previsti per legge volti ad assicurare l'adeguamento degli scarichi alle disposizioni contenute nell'Art. 17 del testo unico. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), gli interventi concernenti le reti fognarie devono essere previsti dagli strumenti di programmazione finanziaria approvati daicomuni entro il 31 dicembre 2003 e comunque devono essere realizzati e completati entro il 31 dicembre 2006». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003 Registro n. 1, foglio n. 12.