Art. 3.
                      Funzioni delle provincie
    1. Per le finalita' della presente legge compete alle provincie:
      a) esercitare  le funzioni di supporto e coodinamento ai comuni
per l'attuazione delle presente legge;
      b) curare  la  redazione  e  la pubblicazione dell'elenco degli
osservatori  astronomici  e  scientifici da tutelare sulla base delle
richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
      c) definire,  sulla  base dei criteri contenuti nella direttiva
di  cui  all'Art.  2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di
protezione  dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori
di cui alla lettera b), qualora interessi aree di piu' comuni;
      d) individuare,   in   collaborazione   con   i   comuni  e  su
segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti
di  rilevante  inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di
bonifica;
    e) aggornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.