Art. 3. Funzioni delle provincie 1. Per le finalita' della presente legge compete alle provincie: a) esercitare le funzioni di supporto e coodinamento ai comuni per l'attuazione delle presente legge; b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi; c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di piu' comuni; d) individuare, in collaborazione con i comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica; e) aggornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.