Art. 6.
                           S a n z i o n i
    1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque realizza
impianti  di  illuminazione  pubblica  e  privata in difformita' alla
presente  legge  e'  punito  con la sanzione amministrativa da 500,00
euro  a  2.500,00  euro  oltre  a  provvedere  all'adeguamento  entro
sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione.
    2.  Le  somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste
dal comma 1, sono introitate dai comuni.