Art. 6. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformita' alla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione. 2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, sono introitate dai comuni.