Art. 15. Istanza di riesame 1. Nel caso di diniego dell'accreditamento, l'interessato puo' presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. La giunta regionale decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3.