Art. 15.
                         Istanza di riesame
    1. Nel  caso  di  diniego dell'accreditamento, l'interessato puo'
presentare  alla  Regione,  entro  trenta  giorni dal ricevimento del
provvedimento,   le   proprie  controdeduzioni  mediante  istanza  di
riesame.
    2. La  giunta  regionale decide sull'istanza nei termini previsti
dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3.