Art. 16.
  Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

    1. La  Regione  puo' verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti   per   l'accreditamento   e   l'attuazione   delle  azioni
eventualmente  indicate  nell'ipotesi  di  accreditamento  rilasciato
sotto condizione.
    2. Nel  caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento  o  siano  violati  gli  accordi contrattuali di cui
all'Art.  18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere
alla regolarizzazione entro un congruo termine.
    3. La  giunta  regionale,  qualora  non  ritenga  sufficienti  le
giustificazioni  addotte  o sia decorso inutilmente il termine di cui
al comma 2;
      a) ordina  la sospensione dell'accreditamento fino a quando non
siano  rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si
tratta di perdita dei requisiti di cui all'Art. 13, comma 1;
      b) dispone  la  revoca  dell'accreditamento,  se  si  tratta di
perdita  dei  requisiti essenziali individuati dalla giunta stessa ai
sensi  dell'Art.  13,  comma  2,  lettera  b),  o di violazione degli
accordi di cui all'Art. 18.
    4. L'accreditamento  non  puo'  essere  sospeso  per  un  periodo
superiore   a   tre   anni.   Decorso   inutilmente   tale   periodo,
l'accreditamento e' revocato.
    5. L'accreditamento  e'  sospeso  o revocato, rispettivamente, in
caso  di  sospensione  o  revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai
sensi dell'Art. 11.