Art. 16. Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale 1. La Regione puo' verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e l'attuazione delle azioni eventualmente indicate nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione. 2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all'Art. 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine. 3. La giunta regionale, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 2; a) ordina la sospensione dell'accreditamento fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si tratta di perdita dei requisiti di cui all'Art. 13, comma 1; b) dispone la revoca dell'accreditamento, se si tratta di perdita dei requisiti essenziali individuati dalla giunta stessa ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera b), o di violazione degli accordi di cui all'Art. 18. 4. L'accreditamento non puo' essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento e' revocato. 5. L'accreditamento e' sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'Art. 11.