Art. 17. Anagrafe dei soggetti accreditati 1. La giunta regionale determina le modalita' di realizzazione dell'anagrafe dei soggetti accreditati e di collegamento con l'Agenzia di sanita' pubblica e le aziende unita' sanitarie locali, nonche' i dati che devono essere raccolti. 2. L'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonche' gli ulteriori dati determinati dalla giunta regionale, sono pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.