Art. 17.
                  Anagrafe dei soggetti accreditati
    1. La  giunta  regionale  determina le modalita' di realizzazione
dell'anagrafe   dei   soggetti  accreditati  e  di  collegamento  con
l'Agenzia  di  sanita' pubblica e le aziende unita' sanitarie locali,
nonche' i dati che devono essere raccolti.
    2. L'elenco  dei  soggetti  accreditati,  distinti  per classe di
appartenenza   della   struttura   e  per  tipologia  di  prestazioni
erogabili,  nonche'  gli  ulteriori  dati  determinati  dalla  giunta
regionale, sono pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della
Regione.