Art. 19. Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali 1. La giunta regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con le organizzazioni dei soggetti pubblici ed equiparati accreditati e dei soggetti privati accreditati rappresentative a livello regionale, determina la disciplina degli accordi contrattuali e, in particolare: a) individua le responsabilita' riservate alla Regione e quelle attribuite alle aziende unita' sanitarie locali nella definizione, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) detta indirizzi per redigere i programmi di attivita' delle strutture interessate, precisando le funzioni e le attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' risultanti dal piano sanitario nazionale; c) indica il piano delle attivita' relative alle alte specialita' e ai servizi di emergenza; d) fissa i criteri per stabilire, secondo il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, di cui all'Art. 13, comma 2, lettera a), la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in cui le strutture hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.