Art. 19.
     Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali

    1. La  giunta  regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sentita  la competente commissione consiliare e previa intesa
con le organizzazioni dei soggetti pubblici ed equiparati accreditati
e   dei   soggetti  privati  accreditati  rappresentative  a  livello
regionale,  determina  la disciplina degli accordi contrattuali e, in
particolare:
      a) individua le responsabilita' riservate alla Regione e quelle
attribuite  alle  aziende  unita' sanitarie locali nella definizione,
anche  attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
      b) detta  indirizzi per redigere i programmi di attivita' delle
strutture  interessate,  precisando  le  funzioni  e  le attivita' da
potenziare  e  da depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale  e  nel  rispetto  delle  priorita'  risultanti  dal  piano
sanitario nazionale;
      c) indica   il   piano   delle  attivita'  relative  alle  alte
specialita' e ai servizi di emergenza;
      d) fissa  i  criteri  per  stabilire,  secondo  il  sistema  di
classificazione  dei  soggetti accreditati, di cui all'Art. 13, comma
2,  lettera a), la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in
cui  le  strutture  hanno  erogato prestazioni in eccesso rispetto al
programma  preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo
di  attivita'  e  del  concorso  allo  stesso  da  parte  di ciascuna
struttura.