Art. 2.
                        Compiti della Regione
    1. La Regione:
      a) definisce  con  apposito atto programmatorio, adottato dalla
giunta  regionale,  sentita  la competente commissione consiliare, in
coerenza con il piano sanitario regionale:
        1) il   fabbisogno   complessivo   di  assistenza  in  ambito
regionale, nonche' in rapporto alla localizzazione territoriale delle
strutture  sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, anche al
fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
        2) il  fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie
e  socio-sanitarie  individuate  dal  piano  sanitario  regionale per
garantire  i  livelli  essenziali  ed  uniformi  di  assistenza,  gli
eventuali   livelli   integrativi   locali  e  le  esigenze  connesse
all'assistenza  integrativa,  nonche'  la  quantita'  di  prestazioni
accreditabili  in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da
assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
      b) stabilisce,  sulla base della normativa vigente, i requisiti
minimi  per  la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitarie e socio-sanitarie;
      c) effettua  la verifica di compatibilita' ai fini del rilascio
dell'autorizzazione  alla  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie,   di   seguito   denominata   «autorizzazione   alla
realizzazione»;
      d) rilascia   l'autorizzazione   all'esercizio   di   attivita'
sanitarie  e  socio-sanitarie,  di seguito denominata «autorizzazione
all'esercizio»;
      e) stabilisce,  ai  fini  dell'accreditamento  istituzionale, i
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'Art. 8-quater, comma
1,  del  decreto  legislativo, nonche' gli indicatori ed i livelli di
accettabilita'  dei  relativi  valori  per la verifica dell'attivita'
svolta e dei risultati raggiunti;
      f) rilascia    l'accreditamento   istituzionale,   di   seguito
denominato «accreditamento»;
      g) determina la disciplina degli accordi contrattuali di cui al
capo IV.