Art. 2. Compiti della Regione 1. La Regione: a) definisce con apposito atto programmatorio, adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale: 1) il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale, nonche' in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture; 2) il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa, nonche' la quantita' di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; b) stabilisce, sulla base della normativa vigente, i requisiti minimi per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie; c) effettua la verifica di compatibilita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata «autorizzazione alla realizzazione»; d) rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata «autorizzazione all'esercizio»; e) stabilisce, ai fini dell'accreditamento istituzionale, i requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'Art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo, nonche' gli indicatori ed i livelli di accettabilita' dei relativi valori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti; f) rilascia l'accreditamento istituzionale, di seguito denominato «accreditamento»; g) determina la disciplina degli accordi contrattuali di cui al capo IV.