Art. 20.
Disposizioni  transitorie  per  l'esercizio  di attivita' sanitarie e
                           socio-sanitarie

    1. I  soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  esercitano  attivita'  sanitarie e socio-sanitarie rientranti
nell'ambito   di  cui  all'Art.  4,  devono  richiedere  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio,  ai  sensi  dell'Art. 7, entro il
termine   di   novanta   giorni   dalla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento  della giunta regionale concernente i requisiti minimi,
previsto  dall'Art.  5,  comma  1,  lettera a).  Gli  stessi soggetti
possono    proseguire   la   loro   attivita',   fino   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  e comunque fino alla scadenza dei
termini   per   l'adeguamento,   se   necessario,   determinati   dal
provvedimento di cui al comma 3.
    2. Decorso   inutilmente  il  termine  previsto  al  comma 1  per
richiedere  il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la Regione
ordina  l'immediata  cessazione  dell'attivita'  e  la chiusura della
struttura.
    3. La   giunta   regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  determina,  con apposito provvedimento da emanarsi entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  modalita'  e  i termini per l'adeguamento delle strutture e delle
attivita'  ai  requisiti  stabiliti  ai  sensi  dell'Art. 5, comma 1,
lettera  a),  che  deve essere effettuato entro il termine massimo di
tre  anni  dalla  suddetta  data. Tale provvedimento puo' determinare
termini  piu'  ampi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e per
quelle    aventi    particolari    caratteristiche    di    rilevanza
storico-artistico-architettonica       e/o       di      complessita'
morfologico-strutturale.
    4. Nei   casi   in  cui  l'adeguamento  della  struttura  risulti
impossibile  a  causa  di  vincoli  d'interesse  storico, artistico o
architettonico,   la   Regione   puo',   in   deroga  all'obbligo  di
adeguamento,   rilasciare   l'autorizzazione   all'esercizio,  previa
valutazione delle condizioni strutturali e organizzative esistenti.
    5. Il mancato rispetto dei termini determinati ai sensi del comma
3, comporta l'immediata cessazione dell'attivita' e la chiusura della
struttura.