Art. 4.
          Strutture ed attivita' soggette ad autorizzazione
    1. Sono   soggette   alle  autorizzazioni  alla  realizzazione  e
all'esercizio:
      a) le   strutture   che   erogano   prestazioni  di  assistenza
specialistica   in   regime   ambulatoriale   ivi   comprese   quelle
riabilitative;
      b) le  strutture  che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero   a   ciclo   continuativo  e/o  diurno  per  acuzie  e/o
postacuzie;
      c) le   strutture   sanitarie  e  socio-sanitarie  che  erogano
prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
      d) gli stabilimenti termali;
      e) gli  studi  odontoiatrici,  medici  e  di  altre professioni
sanitarie  che  erogano  prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale  o
svolgono   procedure   diagnostiche  e  terapeutiche  di  particolare
complessita'  o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente,
nonche'   le   strutture   esclusivamente   dedicate   ad   attivita'
diagnostiche.
    2. Sono  soggette  all'autorizzazione all'esercizio, altresi', le
attivita' di assistenza domiciliare.