Art. 4. Strutture ed attivita' soggette ad autorizzazione 1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio: a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative; b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie; c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale; d) gli stabilimenti termali; e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonche' le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche. 2. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresi', le attivita' di assistenza domiciliare.