Art. 8. Istanza di riesame 1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, l'interessato puo' presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. 2. La Regione decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b).