Art. 8.
                         Istanza di riesame
    1. Nel   caso   di   diniego  dell'autorizzazione  all'esercizio,
l'interessato  puo'  presentare alla Regione, entro trenta giorni dal
ricevimento  del  provvedimento,  le proprie controdeduzioni mediante
istanza di riesame.
    2. La  Regione  decide  sull'istanza  nei  termini  previsti  dal
regolamento di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b).