Art. 11.
     Modifiche all'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002

    1. Al  comma  7 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002
le parole da: «stabilita» a: «provvidenza», sono abrogate.
    2. Al  comma 10 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002
le parole da: «la misura» a: «affari esteri», sono abrogate.
    3. Al  comma 11 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002
le  parole  da:  «o  con  decreto»  a:  «trattamento economico», sono
sostituite  dalle seguenti: «A tale personale e' corrisposta apposita
indennita'.».
    4. Il  comma 12 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002
e' sostituito dal seguente:
      «12. Per  la  corresponsione dell'indennita' di servizio di cui
al  comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell'indennita' di cui
al comma 11, si applica quanto previsto dalla legge n. 49/1987.».