Art. 11. Modifiche all'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 1. Al comma 7 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «stabilita» a: «provvidenza», sono abrogate. 2. Al comma 10 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «la misura» a: «affari esteri», sono abrogate. 3. Al comma 11 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «o con decreto» a: «trattamento economico», sono sostituite dalle seguenti: «A tale personale e' corrisposta apposita indennita'.». 4. Il comma 12 dell'Art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «12. Per la corresponsione dell'indennita' di servizio di cui al comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell'indennita' di cui al comma 11, si applica quanto previsto dalla legge n. 49/1987.».