Art. 4.
      Modifiche all'Art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002

    1. Al  comma  2  dell'Art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo  la  lettera  d),  sono aggiunte le seguenti parole: «,
limitatamente  alle  strutture relative allo espletamento di funzioni
strumentali comuni a tutti i dipartimenti,»;
      b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione
modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'Art.
17,  comma  1,  lettera  d),  relative  all'espletamento  di funzioni
caratteristiche  proprie di ciascun dipartimento, ivi comprese quelle
previste   nell'allegato B,   si   provvede  con  determinazione  del
direttore  del  dipartimento  interessato, in conformita' ad appositi
criteri stabiliti dalla giunta regionale».