Art. 4. Modifiche all'Art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 1. Al comma 2 dell'Art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle strutture relative allo espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti,»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'Art. 17, comma 1, lettera d), relative all'espletamento di funzioni caratteristiche proprie di ciascun dipartimento, ivi comprese quelle previste nell'allegato B, si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, in conformita' ad appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale».