Art. 8.
     Modifiche all'Art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002

    1. Il  comma  2 dell'Art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002
e' sostituito dal seguente:
    «2.  Le  regole  tecniche  per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche   temporale,   dei  documenti  informatici  nonche'  le  misure
tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall'Art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».