Art. 8. Modifiche all'Art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002 1. Il comma 2 dell'Art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici nonche' le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».