Art. 2. Modifiche all'Art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 1. Al comma 1 dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «zone agricole» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno delle zone agricole, sottozone». 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 e' inserito il seguente: «1-bis. Le sottozone in cui e' suddivisa la zona agricola corrispondono, di norma, a: a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata; b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole estensione; c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attivita' complementari ed integrare con l'attivita' agricola; d) terreni boscati o da rimboschire». 3. Al comma 2 dell'Art. 52 della legge regionale n. 33/1999 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis». 4. Al comma 2, lettera d), dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza». 5 Al comma 3 dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «relativamente alle zone» e le parole: «per ciascuna zona» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «relativamente alle sottozone» e «per ciascuna sottozona».