Art. 2.
 Modifiche all'Art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le
parole:  «zone agricole» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno
delle zone agricole, sottozone».
    2.  Dopo il comma 1 dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Le  sottozone  in  cui  e'  suddivisa  la  zona agricola
corrispondono, di norma, a:
      a)  aree  caratterizzate  da  una  produzione agricola tipica o
specializzata;
      b) aree  a  non  elevato frazionamento fondiario caratterizzate
dalla presenza di aziende di notevole estensione;
      c) aree  che,  caratterizzate  dalla  presenza  di preesistenze
insediative,  sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali
o  per  lo  sviluppo  di  attivita'  complementari  ed  integrare con
l'attivita' agricola;
      d) terreni boscati o da rimboschire».
    3.  Al  comma  2 dell'Art. 52 della legge regionale n. 33/1999 le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».
    4.  Al comma 2, lettera d), dell'Art. 52 della legge regionale n.
38/1999  le  parole: «della zona e della popolazione che vi risiede o
la  utilizza» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio e della
popolazione che vi risiede o lo utilizza».
    5  Al  comma  3  dell'Art. 52 della legge regionale n. 38/1999 le
parole:  «relativamente  alle  zone» e le parole: «per ciascuna zona»
sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «relativamente alle
sottozone» e «per ciascuna sottozona».