Art. 4.
 Modifiche all'Art. 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
    1.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 54 della legge regionale
n. 38/1999 e' sostituita dalla seguente:
    «a)  ogni  attivita'  comportante  trasformazioni  del  suolo per
finalita'   diverse   da  quelle  legate  alla  produzione  vegetale,
all'allevamento  anunale o alla valorizzazione dei relativi prodotti,
nonche' ad attivita' connesse e compatibili;».