Art. 4. Modifiche all'Art. 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 54 della legge regionale n. 38/1999 e' sostituita dalla seguente: «a) ogni attivita' comportante trasformazioni del suolo per finalita' diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento anunale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonche' ad attivita' connesse e compatibili;».