Art. 6. Sostituzione dell'Art. 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 1. L'Art. 56 della legge regionale n. 38/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Insediamenti residenziali estensivi). - 1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprieta' fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densita' edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possano comunque eccedere: a) il venti per cento del totale della capacita' insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti; b) il quindici per cento del totale della capacita' insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti; c) il cinque per cento del totale della capacita' insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti. 2. L'edificazione nelle zone di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanta piu' restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni: a) indice di edificabilita' residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri; b) lotto minimo non inferiore ai 5 mila metri quadri; c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto. 3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l'ottanta per cento della superficie totale.