Art. 6.
Sostituzione  dell'Art. 56 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
                                 38
    1.  L'Art.  56 della legge regionale n. 38/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 56 (Insediamenti residenziali estensivi). - 1. Il PUCG o le
sue  varianti  possono stabilire che limitate porzioni del territorio
agricolo,   contraddistinte   da   un   elevato  frazionamento  delle
proprieta'  fondiarie,  siano  destinate a nuovi insediamenti a bassa
densita'   edilizia.   Tali  porzioni  di  territorio  devono  essere
classificate  come  zone  di  espansione  di  cui  alla lettera C del
decreto  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2 aprile 1968 e non
possano comunque eccedere:
      a) il  venti  per  cento del totale della capacita' insediativa
prevista   dal   PUCG,   nei   comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila abitanti;
      b) il quindici per cento del totale della capacita' insediativa
prevista  dal  PUCG,  nei  comuni  con  popolazione  fino a centomila
abitanti;
      c) il  cinque  per cento del totale della capacita' insediativa
prevista  dal  PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti.
    2.  L'edificazione  nelle  zone  di cui al comma 1 e' subordinata
alla  previa  approvazione  di un piano di lottizzazione ovvero di un
altro  strumento  attuativo  e,  salvo  quanta  piu' restrittivamente
disposto  dai  piani  urbanistici  comunali, dai piani territoriali o
dalla   pianificazione   di  settore,  deve  rispettare  le  seguenti
prescrizioni:
      a) indice  di  edificabilita' residenziale non superiore a 0,05
metri  quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500
metri quadri;
      b) lotto minimo non inferiore ai 5 mila metri quadri;
      c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta
per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con
un minimo di almeno quindici piante per lotto.
    3.  Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede
di  variante  del  PUCG  prima  che  ne  sia  stato utilizzato almeno
l'ottanta per cento della superficie totale.