Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Alle domande per l'edificazione nelle zone agricole pervenute ai comuni entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. 2. A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 38/1999, come modificata dalla presente legge.