Art. 8.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Alle domande per l'edificazione nelle zone agricole pervenute
ai  comuni  entro il termine del 30 giugno 2002, previsto dalla legge
regionale  30  gennaio  2002,  n.  4,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
    2.  A decorrere dalla data del 1° luglio 2002, alle zone agricole
definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano
le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale n. 38/1999,
come modificata dalla presente legge.