Art. 9.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Lazio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  i  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 17 marzo 2003
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