Art. 10. Bilancio di previsione e rendiconto generale 1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonche' il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione. 2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attivita'. 3. Al rendiconto generale e' allegata la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari