Art. 10.
            Bilancio di previsione e rendiconto generale
    1.  Il  bilancio  di  previsione,  gli eventuali provvedimenti di
variazione   ed   i  relativi  assestamenti,  nonche'  il  rendiconto
generale,  adottati  dal consiglio di amministrazione e corredati del
parere  del  collegio  dei  revisori,  sono  approvati  dal consiglio
regionale,  su  proposta  della  giunta  regionale,  con le modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  programmazione,
bilancio e contabilita' della Regione.
    2.   Al   bilancio   di  previsione  sono  allegati  i  programmi
pluriennali e annuali di attivita'.
    3.  Al  rendiconto  generale  e'  allegata  la  relazione annuale
sull'attivita'  svolta  e  sui risultati conseguiti, anche in termini
finanziari