Art. 11. Programmi di attivita' 1. L'attivita' dell'AREMOL e' definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta i programmi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in coerenza con le linee della programmazione della Regione. 3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorita', i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita' dell'AREMOL. 4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attivita' da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, gli obiettivi, le modalita' per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti. 5. I programmi pluriennali ed annuali di attivita' ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.