Art. 11.
                       Programmi di attivita'
    1.  L'attivita'  dell'AREMOL  e'  definita  mediante un programma
pluriennale, articolato in programmi annuali.
    2.   Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione  adotta  i  programmi di cui al comma 1, nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla giunta regionale in coerenza con le linee
della programmazione della Regione.
    3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire
nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorita', i tempi e le
risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita' dell'AREMOL.
    4.  I  programmi annuali descrivono dettagliatamente le attivita'
da   svolgere   nell'anno   di   riferimento,  indicando  i  progetti
d'intervento  su  specifici aspetti, i mezzi strumentali e finanziari
per  attuarli,  gli  obiettivi,  le  modalita'  per  la verifica e la
valutazione dei risultati conseguiti.
    5.  I programmi pluriennali ed annuali di attivita' ed i relativi
aggiornamenti  sono  approvati  dal  consiglio regionale, su proposta
della  giunta  regionale,  unitamente ai bilanci di previsione che si
riferiscono agli stessi anni.