Art. 12.
                             Patrimonio
    1.  L'AREMOL  ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma
oggetto di apposito e distinto inventario.
    2.  Il  patrimonio immobiliare e' utilizzato secondo le direttive
impartite   all'AREMOL   dalla   giunta   regionale   e  puo'  essere
incrementato con ulteriori acquisizioni.
    3.   Entro   novanta   giorni  dalla  data  di  esecutivita'  del
provvedimento  di  adozione  della  dotazione  organica,  la  Regione
provvede a trasferire all'AREMOL i beni mobili ed immobili necessari.
    4.  La  Regione  puo',  altresi',  concedere in uso o in comodato
altri beni.