Art. 12. Patrimonio 1. L'AREMOL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario. 2. Il patrimonio immobiliare e' utilizzato secondo le direttive impartite all'AREMOL dalla giunta regionale e puo' essere incrementato con ulteriori acquisizioni. 3. Entro novanta giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire all'AREMOL i beni mobili ed immobili necessari. 4. La Regione puo', altresi', concedere in uso o in comodato altri beni.